Fallimento, insinuazione del credito
Rivendicare i propri diritti.
GIA DA CHF
25.–
Insinuazione del credito
Insinuazione del credito con assegnazione automatica all’Ufficio fallimenti.
Hotline di consulenza per esperti in fallimenti.
Prezzo: CHF 25.00
Domanda di fallimento
Richiesta al giudice competente di apertura di una procedura di fallimento nei confronti del debitore.
Suggerimento: verifichi i costi processuali e fallimentari prima di presentare la domanda.
Prezzo: CHF 50.00
Se il suo debitore è in fallimento, deve rivendicare i suoi crediti mediante insinuazione del credito. Qui può preparare una corretta istanza di insinuazione del credito, comprensiva degli interessi, delle spese di esecuzione e di fallimento. Presenti l’iscrizione all’Ufficio fallimenti entro il termine stabilito.
Semplicemente con i dati inseriti
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Automatizzato (determinazione dell’Ufficio fallimenti, calcolo degli interessi di mora, ecc.)
Un consiglio da parte degli esperti.
Esecuzione del fallimento (art. 159 - 270 LEF)
Se il debitore è sottoposto a esecuzione del fallimento, responsabile dell’esecuzione non è più l’Ufficio delle esecuzioni, bensì l’Ufficio fallimenti. Prima di presentare una domanda di fallimento, è importante che il creditore verifichi se i costi previsti per il tribunale e il fallimento sono proporzionalmente sostenibili rispetto al credito. Per legge, infatti, il creditore è responsabile di tutte le spese procedurali fino alla sospensione legale del fallimento, risp. fino alla liquidazione al creditore. Il tribunale può richiedere al creditore un anticipo di diverse migliaia di franchi.
Il cliente è fallito, e ora?
Ogni anno in Svizzera vengono aperte oltre 15’000 procedure di fallimento. Le pubblicazioni relative alle istanze di fallimento compaiono sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) L’Ufficio fallimenti pubblica l’appello ai creditori, tramite il quale si si richiede ai creditori di presentare i loro crediti presso l’ufficio stesso. I creditori devono presentare i loro crediti entro il termine ivi indicato. In caso contrario, non riceveranno nulla.
Tasse per l’insinuazione del credito
Presenti l’insinuazione del credito all’Ufficio fallimenti entro il termine stabilito con le sue rivendicazioni, compresi gli interessi, le spese di esecuzione e di fallimento. L’istanza è gratuita, non sono previsti costi da parte dell’Ufficio fallimenti. Non è necessario che abbia gestito lei stesso il debitore per inoltrare la richiesta.
In caso di presentazione di una procedura fallimentare nei confronti del debitore, tutte le esecuzioni in corso vengono eliminate. D’altro canto, il debitore non può essere perseguito per il suo credito durante la procedura fallimentare (art. 206 LCSl).
Procedura fallimentare
Domanda di fallimento
Con la domanda di fallimento, il creditore presenta istanza di fallimento al giudice competente. Dopo l’apertura dell’istanza di fallimento, l’Ufficio fallimenti competente provvede all’allestimento dell’inventario. Su richiesta dell’amministrazione fallimentare, il giudice che si occupa del fallimento decide per una delle tre procedure seguenti:
- la procedura ordinaria
- la procedura sommaria (in circostanze semplici e quando è improbabile che i costi della procedura ordinaria siano coperti)
- la sospensione per mancanza di attivi
Una volta determinato il tipo di procedura, quest’ultima sarà pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e in altri organi di pubblicazione. Nelle procedure sommaria e ordinaria, i creditori sono invitati a presentare i loro crediti (cosiddetto appello ai creditori).
Insinuazione del credito
I creditori devono presentare all’Ufficio fallimenti la loro istanza entro il termine stabilito, compresi gli interessi e i costi di esecuzione e di fallimento.
Non è necessario che abbia gestito lei stesso il debitore per inoltrare la richiesta. Per questo motivo, dovrebbe richiedere la verifica dei suoi clienti che hanno fatture in sospeso nei suoi confronti e che sono soggetti a procedure di fallimento (monitoraggio). In questo caso, sarà informato immediatamente di un eventuale appello ai creditori.
L’amministrazione fallimentare esamina i crediti registrati insieme ai documenti giustificativi e ne decide l’ammissione o il rigetto. In seguito, si elabora la graduatoria con l’ordine dei creditori e si presenta all’Ufficio fallimenti. In caso di disaccordo, vi è la possibilità di un’azione di contestazione della graduatoria o di un ricorso. L’Ufficio fallimenti cede gli attivi mediante asta pubblica o trattativa privata. Successivamente, redige uno stato di ripartizione.
Dividendo del fallimento e attestato di carenza di beni
Vengono innanzitutto dedotti dai proventi i costi sostenuti, dopodiché i creditori vengono pagati secondo il la graduatoria (dividendo del fallimento). Per la parte non coperta del loro credito, i creditori ricevono un attestato di perdita per la persona giuridica e un attestato di carenza di beni per quella fisica.
L’attestato di perdita autorizza il creditore a cancellare definitivamente il credito registrato nei suoi libri contabili e, se del caso, a richiedere il rimborso dell’IVA già versata. L’attestato di carenza di beni in caso di fallimento dà diritto al creditore di far sequestrare la situazione patrimoniale ora risultante. Il termine di prescrizione per gli attestati di carenza di beni è di 20 anni.
Cancellazione dal Registro di commercio
Al termine della procedura fallimentare, l’amministrazione fallimentare presenta una relazione finale al tribunale competente. Il giudice fallimentare dichiara conclusa la procedura di fallimento e l’Ufficio fallimenti ne pubblica la chiusura. Al termine della procedura fallimentare, le persone giuridiche vengono cancellate dal Registro di commercio.